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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 7 - Iscrizioni all'albo, cancellazioni e variazioni
1. Al fine dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, le imprese interessate presentano apposita domanda alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'attività artigiana.
2. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento stabilito dalla Giunta provinciale senza che venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.
3. Le imprese comunicano altresì, entro trenta giorni dal loro verificarsi, la cessazione dell'attività, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo o a una sua sezione. Entro il predetto termine, nei casi previsti con deliberazione della Giunta provinciale, le imprese comunicano altresì le eventuali variazioni dei dati iscritti all'albo.
4. Spetta alla commissione provinciale per l'artigianato provvedere in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo o da una sua sezione. La commissione, con specifica deliberazione, può individuare altri provvedimenti la cui adozione è demandata alle sottocommissioni di cui al comma 6 dell'articolo 6; contro i provvedimenti delle sottocommissioni rimane ferma la possibilità di ricorrere alla commissione provinciale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 8. Le variazioni dei dati che non comportano cancellazione dall'albo o da una sua sezione, comunicate da parte del richiedente, sono registrate direttamente dalla struttura competente senza particolari formalità.
5. In ogni caso gli accertamenti atti a verificare l'esistenza, il mutamento o il permanere dei requisiti prescritti o dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione, possono essere disposti dalla commissione senza limiti di tempo, anche avvalendosi degli enti cui è affidata la vigilanza prevista dall'articolo 19, comma 5, i quali, entro trenta giorni dalla richiesta, devono far pervenire le informazioni richieste. La commissione può inoltre disporre i suddetti accertamenti a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 10 o sulla base delle rilevazioni dei livelli occupazionali effettuate dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. In tali casi, anche in mancanza di presentazione delle relative comunicazioni o istanze, la commissione provvede d'ufficio alle relative iscrizioni, cancellazioni e variazioni. L'iscrizione d'ufficio è esclusa con riferimento alle imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci.
6. Ai fini della conservazione dell'iscrizione all'albo in caso di morte, invalidità o di sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia di artigianato.
7. La commissione, all'atto dell'adozione dei provvedimenti previsti dai commi 4, 5 e 6, determina la data nella quale è accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana. Le iscrizioni e le cancellazioni sono rese pubbliche mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, presso la sede della commissione provinciale per l'artigianato.
8. Gli obblighi di iscrizione e di comunicazione previsti dal presente articolo si intendono riferiti al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante della società.
9. La Giunta provinciale definisce, con la deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 5, le modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente articolo, con particolare riferimento alla documentazione per dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'albo."
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