Articolo abrogato dall'art. 32, comma 4, della L.P. 02/08/2005, n. 14, così recitava:

“Art. 33 - Modifiche alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige)

1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis - Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura

1. Per la realizzazione dei compiti di cui alla lettera i) dell'articolo 2, è istituita, nell'ambito dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, un'agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura.

2. L'agenzia ha lo scopo di esercitare, nel rispetto delle norme comunitarie, l'attività di certificazione di conformità di prodotti, processi e sistemi di qualità dell'agricoltura e del settore agroalimentare. Può altresì svolgere le funzioni ed i compiti dei verificatori ambientali ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale).

3. L'agenzia è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

4. All'agenzia è assegnato personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige."

2. Dopo l'articolo 4 bis della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come inserito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 4 ter - Organi dell'agenzia

1. Sono organi dell'agenzia il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo, il responsabile dell'agenzia.

2. Il consiglio direttivo è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al comma 5, e ha il compito di sovrintendere all'attività di certificazione  e alla gestione finanziaria dell'agenzia, tutelandone l'imparzialità e la trasparenza dell'attività. Il consiglio direttivo rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige.

3. Il presidente dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige presiede il consiglio direttivo e rappresenta l'agenzia nei rapporti interni ed esterni.

4. Il responsabile, individuato nell'ambito del personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, dirige l'agenzia, attua le delibere del consiglio direttivo e risponde della sua attività al presidente ed al consiglio stesso.

5. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento dell'agenzia sono stabilite da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige."

3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è abrogata.

4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituita dalla seguente:

"g) la delega, secondo modalità previste nei regolamenti dell'istituto, di particolari funzioni al comitato esecutivo, al presidente, ai direttori dei centri nonché al responsabile della struttura di cui al comma 3 dell'articolo 4;".

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 le parole "lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle parole "lettere a) e b)" e le parole "nel termine di dieci giorni" sono sostituite dalle parole "nel termine di venti giorni".

6. Il comma 7 dell'articolo 20 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 è sostituito dal seguente:

"7. All'istituto si applica la disciplina prevista per gli enti funzionali della Provincia."”

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