Articolo abrogato dall'art. 35, comma 7, della L.P. 27/08/1999, n. 3 con effetto a decorrere dal 01/01/2000 e, successivamente, confermata dall'art. 28, comma 2, della L.P. 22/03/2001, n. 3, così recitava:

“Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20  (Disposizioni in materia di finanza locale)

1. L'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 - Canone per la depurazione delle acque

1. Ai fini dell'attribuzione alla Provincia delle somme corrisposte ai comuni, ai sensi della normativa statale, a titolo di canone comunque denominato per i servizi di depurazione biologica delle acque gestiti dalla Provincia, i comuni sono tenuti a certificare al servizio provinciale competente in materia di finanza locale l'ammontare degli accertamenti effettuati, per ciascun periodo di riscossione, in qualità di soggetto sostituto della Provincia. La certificazione comprende anche i maggiori o minori accertamenti derivanti da poste divenute definitive afferenti periodi di riscossione precedenti.

2. Ciascun comune interessato presenta la certificazione di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui il canone è stato applicato. In caso di omissione la Giunta provinciale nomina, previa diffida, un commissario ad acta per effettuare il predetto adempimento.

3. Dai trasferimenti assegnati annualmente a ciascun comune a valere sulle leggi provinciali in materia di finanza locale è dedotta una somma corrispondente all'ammontare del canone risultante dalla certificazione di cui al comma 1. Fino al momento in cui la predetta certificazione viene resa, dai trasferimenti in materia di finanza locale o dai loro acconti può essere dedotto un importo pari a quello dedotto allo stesso titolo nell'anno precedente.

4. La Giunta provinciale definisce con apposita deliberazione le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Con la medesima deliberazione di cui al comma 4 la Giunta provinciale può stabilire apposite modalità di quantificazione delle acque approvvigionate dagli utenti per i comuni nei quali non siano installate apparecchiature per la misurazione dei consumi d'acqua.

6. È in facoltà della Provincia effettuare controlli presso le amministrazioni comunali al fine di verificare la corretta applicazione del canone. Nel caso in cui siano accertate irregolarità nell'applicazione del predetto canone, sono dedotte dalle assegnazioni al comune interessato anche le somme che risultano dovute a titolo di canone a seguito dell'accertamento."

2. La certificazione relativa al periodo di accertamento dell'anno 1995, prevista dal comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, come sostituita dal presente articolo, viene presentata entro il 30 settembre 1996. Fino alla presentazione della predetta certificazione la Giunta provinciale è autorizzata a dedurre dai trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 o dai relativi acconti un importo pari al cinquanta per cento di quello dedotto nell'anno 1995 per il periodo di riscossione 1994.

3. Il presente articolo trova applicazione a partire dal 1° gennaio 1996.”

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