Comma abrogato dall'art. 78, comma 2, della L.P. 23/05/2007, n. 11, così recitava:

“2. Non si fa luogo all'applicazione del canone ove si tratti di opere o di interventi pubblici o di pubblico interesse. La Giunta provinciale individua le tipologie di opere e di interventi qualificati di pubblico interesse."

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