Articolo abrogato dall'art. 84, comma 2, della L.P. 01/07/2011, n. 9, così recitava:

Art. 68 - Modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di richieste presentate da comuni o da loro consorzi per l'effettuazione da parte della Provincia degli interventi di cui al comma 1, il comitato nel rendere il parere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera i), si esprime in ordine all'entità del rischio, alla situazione tecnico-finanziaria dell'ente richiedente e alla necessità dell'impiego di cautele particolari."

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 7 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Nei casi in cui la situazione di pericolo sia di notevole entità per estensione o richieda particolari capacità tecnico-organizzative e finanziarie, la Provincia o il comune interessato realizzano direttamente gli interventi di prevenzione di cui al comma 7, fatto salvo quanto previsto dal comma 9."

3. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 le parole "le somme spese per gli interventi realizzati ai sensi del comma 8" sono sostituite dalle seguenti "le somme spese per gli interventi realizzati ai sensi dei commi 8 e 8 bis".

4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle richieste presentate successivamente al 1° gennaio 1996.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 7, comma 9, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (cap. 55953).”

Dalla redazione