N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 71, comma 2, della L.P. 30/07/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 61 - Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio)

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a comuni, enti pubblici, società di capitali a prevalente partecipazione pubblica nonché società controllate per una quota di capitale superiore al 50 per cento da società a prevalente partecipazione pubblica per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di opere, impianti o servizi, ivi compresi l'acquisto di beni mobili ed immobili, destinati o da destinare allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e ad attività connesse. I contributi sono determinati nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile."

2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 è abrogato.”

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