Articolo abrogato dall'art. 38, comma 2, della L.P. 13/12/1999, n. 6, così recitava:

“Art. 60 - Disposizioni in materia di agevolazioni al settore commerciale

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 14 della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come sostituito dall'articolo 23 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, sono estese alle imprese commerciali che abbiano presentato, entro il 31 dicembre 1989, domanda ad una società di locazione finanziaria convenzionata con il competente ministero per la realizzazione di progetti di investimento da attuare, totalmente o parzialmente, con il sistema della locazione finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 (Credito agevolato al commercio). Le agevolazioni sono determinate tenuto conto della data di estinzione delle operazioni di finanziamento contratte con le società di leasing abilitate.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti e i limiti di impegno già autorizzati in bilancio per i fini di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (capitoli 47175 - 47176).”

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