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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 1 (Disposizioni per accelerare la realizzazione delle opere dei comuni e delle comunità) — 1. Per fronteggiare la crisi economica in atto la Giunta provinciale promuove la conclusione di un’intesa-quadro con il Consiglio delle autonomie locali al fine di assicurare una rapida mobilitazione delle risorse provinciali destinate alla realizzazione di opere dei comuni e delle comunità già ammesse a finanziamento, la riduzione dei tempi di pagamento dei crediti vantati dalle imprese e di attuare altre misure di contrasto alla crisi economica. L’intesa ha anche i contenuti ad essa attribuiti, tra l’altro, dai commi 2, 6 e 9. L’intesa dev’essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata intesa la Giunta provinciale può comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronunci in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti.
2. Per i fini del comma 1, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale, mediante il coinvolgimento degli enti interessati, promuove una valutazione complessiva dei tempi necessari per appaltare le opere dei comuni e, delle comunità, disciplinando l’istituzione di tavoli tecnici per ciascun ambito territoriale definito ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). I tavoli hanno il compito di effettuare la valutazione dei tempi e, con riferimento a ciascuna opera che sia stata considerata appaltabile entro il 31 dicembre 2014, di definire un cronoprogramma che fissi i tempi per concludere ciascuna fase procedurale necessaria per avviare le procedure di appalto entro il termine fissato dal cronoprogramma.
3. In esito alle valutazioni dei tavoli tecnici previsti dal comma 2, ciascun comune o comunità interessati approvano il cronoprogramma e, se necessario, aggiorna i propri strumenti di programmazione. L’approvazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti inviati dai tavoli tecnici. In caso di mancata approvazione del cronoprogramma e degli aggiornamenti necessari agli strumenti di programmazione entro il predetto termine, il finanziamento provinciale per l’opera è revocato e le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunità.
4. Il cronoprogramma può essere aggiornato con le procedure stabilite dai commi 2 e 3. In tal caso, salvo eventi straordinari e imprevedibili, gli aggiornamenti devono assicurare l’avvio delle procedure di appalto entro il 31 dicembre 2014.
5. In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per concludere ciascuna fase procedurale prevista dal cronoprogramma la Provincia diffida l’ente interessato fissando un termine ad adempiere non superiore a quarantacinque giorni. Il finanziamento è revocato in caso di ulteriore inadempimento, salvo che entro il predetto termine l’ente interessato non abbia delegato alla Provincia o, nel caso dei comuni, anche alla comunità l’esercizio delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici). In caso di revoca del finanziamento le relative risorse sono destinate ad incrementare i budget territoriali di comunità.
6. La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce con propria deliberazione i casi, i criteri e le modalità in base ai quali il comune o la comunità procedono, se necessario, alla riprogrammazione delle risorse relative alle opere previste da quest’articolo la cui appaltabilità non può avvenire entro il 31 dicembre 2014. La riprogrammazione delle risorse dev’essere effettuata dall’ente interessato sostituendo l’opera con altre opere appaltabili nel predetto termine. In sede di definizione dei criteri sono stabilite, tra l’altro, le modalità di contabilizzazione delle somme non confermate, che possono prevedere anche l’autorizzazione di appositi stanzia menti tra le partite di giro del bilancio.
7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 (Revisione straordinaria degli interventi dei comuni), comma 2-bis, della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19.
8. Se necessario ai fini di questo articolo la Provincia aggiorna i propri strumenti di programmazione.
9. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, possono essere definiti i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo, compresi quelli per la quantificazione della quota di contributo da revocare.
10. In caso di inosservanza dei termini per il pagamento di lavori eseguiti affidati dagli enti locali, l’impresa esecutrice può informare la Provincia depositando copia delle fatture inevase. Nel rispetto dei vincoli posti alla Provincia dal patto di stabilità interno di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale, il tavolo tecnico del territorio interessato adotta le iniziative necessarie al pagamento delle somme dovute e può anche richiedere, nei casi individuati dalla Giunta provinciale, un’anticipazione da parte di Cassa del Trentino, con successiva compensazione delle somme dovute dalla Provincia all’amministrazione che ha disposto l’affidamento dei lavori.
11. In occasione della manovra di finanza provinciale per l’anno 2013 la Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale i dati relativi allo stato di attuazione degli investimenti pubblici rispetto ai tempi programmati per la realizzazione delle opere.
11-bis. Per agevolare la realizzazione di opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2014 i proventi delle concessioni edilizie possono essere destinati al finanziamento di spese di investimento anche in deroga all'articolo 119 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).”
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