Articolo inserito dall'art. 13, comma 3, della L.P. 15/05/2013, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 13, comma 4, della L.P. 06/08/2019, n. 5, così recitava:

“Art. 4-bis - Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

1. Alle finalità di trasparenza dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) provvede la Provincia mediante l'osservatorio contratti pubblici e prezziario provinciale. La Provincia cura gli adempimenti ivi previsti, compresa la pubblicazione e le comunicazioni all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, anche per conto:

a) degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) dei comuni e delle comunità;

c) delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) degli organismi di diritto pubblico a cui è applicabile la normativa provinciale sui lavori pubblici;

e) delle altre amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici.

2. Per i fini del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'osservatorio raccoglie e pubblica tutte le informazioni richieste dalla normativa statale; fino al 31 dicembre 2013 sono oggetto di pubblicazione i soli dati desumibili dalla banca dati dell'osservatorio.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione di quest'articolo.”

Dalla redazione