Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, della L.P. 06/07/2023, n. 6, così recitava:

"Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“2-bis. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l’accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia svolta dal comitato per gli incentivi alle imprese o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti del comitato o con espelli nominati da esso.”

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 24 sexies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“1-bis. Per gli scopi del comma 1 la Provincia sostiene la formazione di capitale umano destinato a progetti di espansione o rafforzamento all’estero presentati da parte di piccole e medie imprese trentine. A tal fine può essere concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi sostenuti, per non più di tre anni, per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale di età non superiore a trentacinque anni in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore accompagnato, in quest’ultimo caso, da un’esperienza lavorativa di almeno tre anni, inviato all’estero per operare stabilmente presso unità locali dell’impresa richiedente o presso altre imprese estere coli le quali l’impresa richiedente è legata da accordi commerciali o produttivi formalizzati giuridicamente. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis).”

3. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 24 sexies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

“1-ter. Per i fini previsti da questo articolo, la Provincia può agevolare, ai sensi dell’articolo 24 quinquies, comma l, lettera c), anche le spese per ottenere le certificazioni e le omologazioni richieste nei Paesi dove l’impresa esporta i prodotti, secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall’articolo 35.”

4. Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 novies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

“1) formazione del personale impegnato nel progetto di rete e assunzione di personale destinato a progetti di internazionalizzazione della rete ai sensi dell’articolo 24 sexies, comma l-bis;”."

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