Articolo modificato dall'art. 32, comma 2, della L.P. 28/12/2009, n. 19; dall'art. 65, comma 5, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall'art. 70, comma 17, della L.P. 27/12/2012, n. 25 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 117 - Esenzione dal contributo di concessione

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 116, il contributo di concessione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) opere da realizzare in funzione della coltivazione del fondo, nonché per l'attività di acquacoltura esercitata da imprenditori ittici;

2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica;

3) fabbricati a uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di quattrocento metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi delle leggi provinciali vigenti;

b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi seicento metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente;

c) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;

c-bis) per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali a edifici con destinazione residenziale;

d) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche;

e) per le opere d'interesse generale realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale e da altri soggetti privi di fini di lucro per i centri di incubazione d’impresa notificati a questo titolo all’European Business and Innovation Centre Network di Bruxelles e realizzati da enti strumentali e da società che presentino i requisiti indicati alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 141;

f) per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o sulla base di convenzioni con il comune previste da questa legge;

g) per le opere di eliminazione delle barriere architettoniche;

h) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

i) per i nuovi impianti e installazioni relativi alle energie rinnovabili e al risparmio energetico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 86, comma 3, lettera a);

j) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere dipendente dagli aggiornamenti del costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 115.

2. Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi quattrocento metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Questa esenzione parziale può essere riconosciuta anche alle cooperative edilizie aventi come oggetto sociale la realizzazione della prima casa, se ciascun socio è in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e stipula la convenzione prevista dal comma 4. Con la convenzione ciascun socio si assume gli obblighi da essa previsti impegnandosi, in caso di violazione, a pagare direttamente le somme dovute ai sensi del comma 4, relativamente alla propria unità immobiliare.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione i soggetti interessati devono risultare in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ferma restando l'osservanza del criterio previsto dall'articolo 111, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 22 del 1991. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Fino alla data di pubblicazione della deliberazione l'esenzione parziale o totale per la prima abitazione spetta se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 111, comma 3, della legge provinciale 22 del 1991.

4. L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune vigila sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

5. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque ha titolo al godimento del bene in base a un provvedimento degli organi competenti, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria."

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