Articolo modificato dall'art. 12, comma 10, della L.P. 03/04/2009, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 141 - Ambito di applicazione

1. Questo capo detta disposizioni per assicurare lo snellimento delle procedure amministrative relative a:

a) opere e interventi privati soggetti a valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 28 del 1988, su espressa richiesta del proponente formulata all'atto della presentazione della domanda di compatibilità ambientale;

b) interventi e opere pubbliche eseguiti dalla Provincia o da eventuali soggetti delegati dalla Provincia, nei casi individuati con apposita deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione; interventi e opere, individuati dalla stessa deliberazione, realizzati da enti strumentali di diritto pubblico della Provincia e da società a partecipazione provinciale, diretta o indiretta, direttamente affidatarie di lavori e servizi da parte della Provincia, purché gli interventi e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato;

c) opere degli enti locali individuati dalla deliberazione prevista dalla lettera b), sentito il Consiglio delle autonomie locali; interventi e opere, individuati dalla stessa deliberazione, realizzati da loro enti strumentali di diritto pubblico o da società partecipate direttamente o indirettamente da tali enti e direttamente affidatarie di lavori e servizi da parte degli stessi enti, purché gli interventi e le opere riguardino il lavoro o il servizio affidato, opere delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), diverse da quelle già citate da questa lettera e dalla lettera b);

d) determinazioni di competenza della Provincia relativamente ai progetti di opere d'interesse statale, nei casi individuati dalla deliberazione prevista dalla lettera b).

2. Con apposito regolamento sono stabilite le disposizioni procedurali volte ad assicurare, anche in deroga, ove occorra, alle disposizioni legislative in vigore, appropriate forme di coordinamento e di integrazione della disciplina prevista da questo capo con le leggi provinciali in materia di piste da sci e impianti a fune, di derivazioni di acque e di cave. Nelle more di emanazione delle predette disposizioni regolamentari, questo capo non si applica agli interventi indicati da questo comma."

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