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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 23 - Adozione del piano territoriale della comunità
1. La comunità elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base degli indirizzi approvati nell'ambito dell'accordo-quadro di programma.
2. Il progetto di piano territoriale è adottato dalla comunità ed è depositato per novanta giorni consecutivi in tutti i suoi elementi, compreso il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione, a disposizione del pubblico. Il deposito decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di adozione del piano nel Bollettino ufficiale della Regione. Le date di deposito del piano, inoltre, sono rese note mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web della comunità. Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni nel pubblico interesse.
3. Contemporaneamente al deposito il piano è trasmesso ai comuni facenti parte della comunità e agli enti parco interessati per la formulazione di osservazioni nonché alla Provincia per la verifica della sua coerenza con il piano urbanistico provinciale, con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore. Per la valutazione di coerenza con il piano urbanistico provinciale è richiesto il parere della CUP. I comuni, gli enti parco interessati e gli organi e strutture provinciali competenti si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento, decorsi inutilmente i quali i pareri s'intendono positivi salvo che, per ragioni adeguatamente motivate, la Giunta provinciale non proroghi il termine per esigenze di carattere istruttorio.
4. Il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento di osservazioni, è definitivamente adottato dalla comunità. Con l'adozione definitiva del piano è effettuata l'autovalutazione ai sensi dell'articolo 6. L'autovalutazione stabilisce le modalità e gli strumenti per assicurare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano.
5. Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 14/05/2014, n. 3.
5-bis. Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.P. 14/05/2014, n. 3."
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