Articolo modificato dall’art. 21, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 70, comma 5, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall'art. 28, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19; dall’art. 16, commi 1, 2 e 3, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 46 - Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 38, comma 5, e dall'articolo 43, comma 3, i piani attuativi d'iniziativa pubblica sono adottati dal consiglio comunale, previo parere della CPC.

2. Il piano è depositato a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.

3. Decorso il termine stabilito dal comma 2 il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato definitivamente dal consiglio comunale. Il piano entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'albo comunale.

4. L'entrata in vigore del piano attuativo d'iniziativa pubblica, compreso il piano attuativo a fini generali di cui all'articolo 45, comma 1, lettera 0a), comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e degli interventi in esso previsti. L'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi deve avvenire entro il periodo di efficacia del piano attuativo.

4-bis. Comma abrogato dall'art. 70, comma 5, della L.P. 27/12/2012, n. 25."

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