Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 140 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale

1. Se i competenti organi del comune o della comunità non provvedono agli adempimenti cui sono obbligati da questa legge, la Giunta provinciale può assegnare un breve termine per adempiervi.

2. Scaduto il termine la Giunta provinciale può sostituirsi e adottare, tramite commissario, le deliberazioni di loro competenza.

3. In tal caso le spese sono iscritte d'ufficio nel bilancio dell'ente inadempiente."

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