Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 64, comma 10, della L.P. 27/11/2011, n. 18; dall'art. 70, comma 4, della L.P. 27/12/2012, n. 25 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 43 - Piano guida

1. Quando è obbligatoria l'approvazione di un piano di lottizzazione ai sensi dell'articolo 42, il consiglio comunale può approvare, previo parere della CPC nei casi previsti dal comma 1 bis, un apposito piano guida di carattere preliminare, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire all'interno di ciascuna zona l'adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni estese a tutta la zona.

1-bis. Il piano guida può inoltre essere approvato anche per i fini previsti nell’articolo 33, comma 8, dell’allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008. In tal caso il piano guida è equiparato a un piano attuativo, anche ai sensi dell'articolo 52, e l'esecuzione degli interventi edilizi previsti dal piano guida medesimo può essere effettuata in seguito alla sua approvazione.

2. Il piano guida, nel rispetto dei parametri stabiliti dal piano regolatore generale, stabilisce le indicazioni da osservare per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia, alle opere di urbanizzazione primaria e, se occorre, secondaria. All'interno di ogni area soggetta a piano di lottizzazione il piano guida può determinare ambiti d'intervento distinti; in tal caso il piano di lottizzazione può riguardare anche un singolo ambito d'intervento, a condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle corrispondenti opere di urbanizzazione primaria.

3. Se il piano guida, per una più razionale programmazione degli interventi, richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale, la deliberazione del consiglio comunale che lo approva costituisce adozione di variante al piano regolatore generale; quindi si applica la procedura per l'approvazione delle varianti.

4. Al piano guida non si applicano le disposizioni concernenti i piani attuativi contenute nell'articolo 52."

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