Articolo modificato dall'art. 70, comma 3, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall'art. 6, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione urbanistica predisposto dal comune, nell'esercizio delle funzioni di governo generale del suo territorio non esplicitamente attribuite ad altri livelli di pianificazione dal piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore.

2. Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.

3. Nel quadro dei commi 1 e 2 il piano regolatore generale definisce i suoi contenuti, tra i quali sono essenziali:

a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del territorio comunale e la disciplina per l'organizzazione e la trasformazione del territorio;

b) la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale medesimo;

c) la precisazione delle unità minime d'intervento, degli indici edilizi e in generale delle regole per la trasformazione o conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare;

d) la determinazione del dimensionamento residenziale, nel rispetto dei criteri e dei parametri stabiliti ai sensi del piano urbanistico provinciale, eventualmente specificati dal piano territoriale della comunità, e delle disposizioni in materia di residenza contenute negli articoli 56 e 57;

e) la definizione delle singole categorie d'intervento ammesse per gli edifici soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 60 e della disciplina integrativa eventualmente stabilita dal piano territoriale della comunità;

f) la fissazione delle regole per il razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e criteri previsti dall'articolo 61;

g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle infrastrutture di esclusivo interesse comunale;

h) Lettera abrogata dall'art. 70, comma 3, della L.P. 27/12/2012, n. 25.

h-bis) la perimetrazione delle aree agricole, in adeguamento al piano urbanistico provinciale e al piano territoriale della comunità, se approvato, e la definizione della relativa disciplina sotto il profilo dei parametri edilizi e della tutela delle colture agricole locali;

i) la rappresentazione del sistema insediativo e delle reti infrastrutturali;

j) la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree sciabili, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale;

k) l'indicazione delle fasce di rispetto stradali e cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia;

l) l'individuazione delle aree soggette a piano attuativo e le eventuali priorità per la loro approvazione;

m) l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono un mutamento della destinazione d'uso, ai fini della verifica di compatibilità di tale mutamento prevista dalle disposizioni provinciali in materia di usi civici;

n) ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale dal piano urbanistico provinciale e dal piano territoriale della comunità o dalle leggi di settore, purché non sia in contrasto con quanto riservato al piano territoriale della comunità dalla legislazione vigente.

4. Se il comune intende utilizzare tecniche pianificatorie ispirate a principi di perequazione urbanistica, il piano regolatore generale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione e della compensazione urbanistica, in coerenza con gli articoli 53 e 55.

5. Il piano regolatore generale è costituito dai seguenti elementi essenziali:

a) la relazione illustrativa e relativi allegati;

b) la struttura cartografica;

c) le norme di attuazione.

6. La relazione illustrativa riporta in un apposito allegato la rendicontazione urbanistica prevista dall'articolo 6."

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