Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 120 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili devono provvedere al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e devono osservare il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio.

2. In caso d'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 1 il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al comma 1. Inoltre il comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la Provincia.

3. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale o contenuti nell'elenco previsto dall'articolo 69, il proprietario o il soggetto che ha il godimento del bene devono darne notizia alla struttura provinciale competente; questa impartisce gli ordini e i divieti che reputa opportuni per la protezione del paesaggio. Gli ordini e i divieti sono di competenza del comune se il bene tutelato ricade in zone per le quali il piano regolatore generale ha soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 32, comma 2. In caso d'inerzia del comune provvede la Provincia."

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