Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 27 - Salvaguardia del piano territoriale della comunità

1. La comunità, all'atto di adozione del piano, individua le previsioni nei cui confronti si applica la salvaguardia e ne determina le modalità. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del progetto di piano territoriale della comunità, nonché delle sue revisioni o varianti, e fino alla loro entrata in vigore, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia relative a interventi soggetti alle misure di salvaguardia. Inoltre sono sospesi gli effetti delle denunce d'inizio di attività relative a questi interventi.

2. In caso di variazioni al progetto di piano o di variante deliberate dalla comunità in considerazione di osservazioni pervenute, la misura di salvaguardia può essere modificata e va riferita al progetto così come variato.

3. Le sospensioni previste da questo articolo non possono essere protratte oltre due anni dalla data di adozione del progetto di piano o di variante.

4. L'entrata in vigore di un nuovo piano territoriale della comunità o di sue revisioni o varianti sospende con effetto immediato l'applicazione delle prescrizioni contenute nei piani regolatori comunali divenute incompatibili, fino al loro adeguamento al piano territoriale della comunità. Se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 2, i vincoli e le prescrizioni in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica previsti dal piano territoriale della comunità si osservano anche in deroga alle prescrizioni, vigenti e adottate, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi comunali.

5. Per il periodo della salvaguardia il comune, con provvedimento da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private tali da compromettere o rendere più gravosa l'attuazione del piano territoriale della comunità. Se i lavori non possono essere ripresi per la diversa disciplina data dal piano alle aree interessate, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano territoriale della comunità comporta la decadenza delle concessioni e delle denunce d'inizio di attività in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e siano ultimati entro tre anni dalla data d'inizio dei lavori, sempre che non intervenga una proroga per l'ultimazione concessa dal comune ai sensi dell'articolo 103, comma 6."

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