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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 103 - Caratteristiche e validità della concessione
1. La concessione edilizia è rilasciata in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, in vigore o adottati, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente.
2. Il rilascio della concessione edilizia è comunque subordinato all'esistenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune della loro attuazione nel successivo triennio, o all'impegno degli interessati di procedere alla loro attuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 104.
3. La concessione non può avere durata superiore a cinque anni dall’inizio dei lavori, che deve avvenire entro due anni dal rilascio della concessione e deve essere comunicato al comune. Per inizio dei lavori s’intende la realizzazione di opere consistenti, che non si riducano all’impianto del cantiere, all’esecuzione di scavi, sistemazioni del terreno o singole opere di fondazione.
4. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal comune esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche costruttive o della situazione climatica della zona. I lavori s'intendono ultimati quando la struttura e le caratteristiche formali dell'opera sono individuabili in modo univoco.
5. Se i lavori non sono iniziati o ultimati entro i termini previsti dai commi 3 e 4 il concessionario deve chiedere una nuova concessione, fermo restando che i lavori eventualmente necessari per rendere l'opera abitabile o agibile sono soggetti a denuncia d'inizio di attività ai sensi dell'articolo 105.
6. È ammessa la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti, tali da ritardare l'inizio o l'esecuzione dei lavori.
7. La concessione è trasferibile ai successori o agli aventi causa ed è irrevocabile. La voltura della concessione deve essere richiesta al comune."
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