Articolo abrogato dall'art. 71, comma 2, della L.P. 30/07/2010, n. 17 e, successivamente, dall’art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

“Art. 79 (Censimento dei locali storici) — 1. La Provincia in relazione agli interventi previsti dall'articolo 78, comma 2, lettera a), numeri 2) e 3), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede con il concorso dei comuni al censimento sul proprio territorio degli esercizi commerciali e artigianali aperti al pubblico, con almeno sessanta anni di vita, che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza delle tradizioni storiche e culturali della comunità locale, anche con riferimento agli antichi mestieri, istituisce l'elenco provinciale dei suddetti locali e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.

2. La Provincia in relazione agli adempimenti di cui al comma 1 con propria deliberazione definisce i criteri per l'individuazione dei locali storici, le modalità per la rilevazione e la scheda tipo per il censimento che riporta, in particolare, i seguenti dati:

a) localizzazione della sede e descrizione dell'attività;

b) inventario degli arredi e degli strumenti, nonché relativo stato di conservazione;

c) datazione del patrimonio e delle attività significative sul piano delle tradizioni storico-culturali.

3. I comuni entro centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2 effettuano, sulla base dei criteri e della metodologia di rilevazione definita dalla Provincia, la ricognizione dei locali storici presenti sul proprio territorio ed elaborano una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici che documenta l'esistenza di locali aventi le caratteristiche descritte al comma 1.

4. L'effettiva anzianità dell'esercizio, a prescindere dalla titolarità, è attestata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o comprovata da altra idonea documentazione.

5. Le associazioni per la tutela dei locali storici, nonché le associazioni, gli organismi e gli istituti aventi finalità di tutela del patrimonio culturale possono indicare ai comuni i locali meritevoli di essere censiti e fornire elementi utili alla predisposizione della relazione.

6. I comuni trasmettono alla Provincia la scheda di censimento dei locali storici esistenti sul proprio territorio; la Provincia, effettuata la verifica di compatibilità dei dati in essa indicati con i criteri stabiliti per l'individuazione dei locali storici, provvede alla successiva iscrizione nell'elenco provinciale.

7. L'iscrizione nell'elenco comporta l'acquisizione della qualifica di locale storico.

8. I comuni possono effettuare revisioni annuali del censimento, comunicandone gli esiti alla Provincia per gli ulteriori adempimenti.”

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