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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
1. Il piano territoriale della comunità (PTC) è lo strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono definite, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per uno sviluppo sostenibile del rispettivo ambito territoriale, nell'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali, nella cornice delle funzioni riservate alle comunità dalla legge provinciale n. 3 del 2006. Il piano territoriale della comunità è elaborato in coerenza con i criteri e gli indirizzi definiti dall'accordo-quadro di programma di cui all'articolo 22 e in raccordo con gli strumenti di programmazione socio-economica della comunità, se approvati.
2. Il piano territoriale della comunità definisce e articola i propri contenuti in funzione degli obiettivi indicati dal comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale.
3. Costituiscono contenuti essenziali del piano territoriale della comunità, comunque:
a) l'inquadramento strutturale relativo al territorio della comunità;
b) l'approfondimento e l'interpretazione della carta del paesaggio delineata dal piano urbanistico provinciale con riguardo all'ambito territoriale della comunità;
c) la carta di regola del territorio, intesa come statuto condiviso delle istituzioni e della comunità locale comprendente gli elementi cardine dell'identità dei luoghi, espressivo anche della carta del paesaggio e delle invarianti; la carta stabilisce regole generali d'insediamento e di trasformazione del territorio, la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi, lo sviluppo sostenibile;
d) l'individuazione delle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sulla base dei criteri generali individuati con il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c);
e) l'implementazione della disciplina d'uso delle invarianti e la loro eventuale integrazione, nei limiti previsti dal piano urbanistico provinciale e tenuto conto delle normative di settore vigenti;
f) l'approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale per le reti ecologiche e ambientali;
g) la delimitazione delle aree di protezione fluviale, tenuto conto dei criteri del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
h) la definizione di linee d'indirizzo per la determinazione, da parte dei piani regolatori generali, del dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata per l'attuazione della politica della casa, perseguendo il riequilibrio complessivo del territorio, tenuto conto della sua effettiva capacità di carico antropico, in coerenza con i criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale e con le disposizioni in materia di residenza contenute nell'articolo 56;
i) il dimensionamento e la localizzazione delle attrezzature, dei servizi, delle infrastrutture e dei centri di attrazione di livello sovracomunale, previo assenso del comune, in coerenza con l'impianto complessivo della pianificazione territoriale dei comuni;
j) la specificazione e l'integrazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti dalla Giunta provinciale in attuazione del piano urbanistico provinciale, e la localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, e del commercio all'ingrosso;
k) la delimitazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale indicate dal piano urbanistico provinciale e l'eventuale localizzazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale;
l) la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio individuate dal piano urbanistico provinciale, con riguardo alla situazione specifica del territorio della comunità, sulla base di ulteriori analisi e valutazioni della qualità e della potenzialità dei suoli, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
m) la modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, in osservanza delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale;
n) l'individuazione della viabilità e della mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità;
o) ogni altra misura o indicazione demandata al piano territoriale della comunità dal piano urbanistico provinciale o dalle leggi di settore.
3-bis. Il piano territoriale della comunità può inoltre provvedere ad individuare le aree a valenza sovracomunale d'interesse per la realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 3, lettere b) e c), la comunità approva, nell'ambito del piano territoriale della comunità, atti d'indirizzo e manuali a carattere tipologico o esplicativo, anche per specifiche parti del suo territorio, a supporto della pianificazione territoriale dei comuni e dell'esercizio delle funzioni autorizzative e concessorie in materia di urbanistica e di paesaggio.
5. Le previsioni del piano territoriale della comunità ai sensi del comma 3, lettere e), g), i), j), k), l), m), n) e o), se considerate vincolanti ai sensi del piano urbanistico provinciale o delle leggi di settore, devono essere osservate anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali in vigore o soltanto adottati. Se la comunità non definisce direttamente la disciplina d'uso delle aree interessate dalle predette previsioni i comuni definiscono tale disciplina nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale, entro il termine stabilito dal piano territoriale della comunità. In caso d'inutile decorso del termine la disciplina d'uso è definita direttamente dalla comunità, acquisito il parere della CPC.
6. Il piano territoriale della comunità è costituito dai seguenti elementi essenziali:
a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
b) la struttura cartografica;
c) le norme di attuazione;
d) gli atti d'indirizzo e manuali tipologici o esplicativi di cui al comma 4.
7. La relazione illustrativa del piano riporta, in un apposito allegato, il rapporto ambientale relativo all'autovalutazione prevista dall'articolo 6."
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