N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 26 - Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità

1. Non richiedono la procedura di variante al piano territoriale della comunità la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano e gli adeguamenti conseguenti agli elaborati redatti allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro.

2. Gli atti di rettifica relativi al comma 1 sono approvati dalla comunità e sono comunicati ai comuni interessati e alla Provincia. La comunità pubblica per notizia gli atti di rettifica nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Non richiedono la procedura di variante al piano territoriale della comunità, inoltre, l'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani territoriali delle comunità in forza di legge o dell'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate. In tal caso le comunità adeguano d'ufficio e tempestivamente gli elementi del piano, dandone notizia nell'albo della comunità e trasmettendo copia degli elaborati alla Provincia e ai comuni interessati."

Dalla redazione