Articolo aggiunto dall'art. 64, comma 29, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 113-bis - Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali

1. I comuni possono, nell'ambito della programmazione della mobilità e della sosta, individuare aree di proprietà comunale sulle quali permettere la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati, al di sopra o al di sotto del suolo, previa costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989, su richiesta di soggetti interessati che abbiano la proprietà di almeno un'unità immobiliare idonea ai fini del rispetto del vincolo di pertinenzialità.

2. Il diritto di superficie per la realizzazione dei parcheggi è assegnato al soggetto o ai soggetti individuati mediante una procedura di gara, eseguita in base alla disciplina prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali). A base della gara è posto uno schema di convenzione nel quale sono previsti, tra l'altro:

a) la stima del valore del diritto di superficie;

b) la durata del diritto di superficie, per un periodo non superiore a novant'anni;

c) gli obblighi posti a carico dell'assegnatario per la corretta esecuzione dell'opera;

d) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori;

e) l'obbligo di far eseguire l'opera da parte di imprese in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti per l'esecuzione di opere pubbliche, fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla legge provinciale sui lavori pubblici in materia di opere di urbanizzazione a scomputo parziale o totale del contributo di concessione;

f) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di realizzazione, e le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.

3. L'aggiudicazione è effettuata di norma in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, quali, a titolo esemplificativo:

a) il pregio estetico e funzionale della proposta tecnica;

b) il prezzo offerto per il diritto di superficie in termini di rialzo sul prezzo di stima posto a base di gara;

c) il numero di soggetti interessati coinvolti nel progetto presentato.

4. I parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989.

5. In alternativa a questo articolo, resta ferma la possibilità per i comuni di realizzare i parcheggi pertinenziali mediante i sistemi di esecuzione previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici, ivi compresa la concessione di lavori pubblici, e di assegnarli poi ai soggetti interessati ai sensi del comma 1, individuati mediante una procedura di gara eseguita in base alla disciplina prevista dall'articolo 35 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali."

Dalla redazione