Articolo modificato dall'art. 65, comma 4, della L.P. 27/12/2010, n. 27 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 115 - Contributo di concessione

1. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è subordinato alla presenza d'idonee opere di urbanizzazione primaria o all'impegno formale del richiedente a realizzarle, e alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, salvi i casi espressamente previsti da questa legge.

2. L'incidenza del contributo di concessione non può essere complessivamente inferiore al 5 per cento né superiore al 20 per cento del costo medio della costruzione determinato ai sensi del comma 4.

3. Ai fini di quanto previsto dai successivi articoli, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione è pari, ciascuna, a un terzo del complessivo contributo di concessione.

4. Con regolamento sono individuati:

a) gli interventi che determinano un aumento del carico urbanistico e richiedono il pagamento del contributo di concessione;

b) le modalità e i termini per il pagamento del contributo, anche in relazione al titolo edilizio richiesto;

c) le diverse categorie tipologico-funzionali degli interventi edilizi, distinguendo, nell'ambito delle categorie residenziali, la residenza ordinaria da quella per tempo libero e vacanze di cui all'articolo 57;

d) i criteri per la determinazione del costo di costruzione per ciascuna delle categorie tipologico-funzionali di cui alla lettera c), da effettuare con deliberazione della Giunta provinciale soggetta ad aggiornamento annuale in base all'andamento degli indici ISTAT.

5. Ciascun comune stabilisce e aggiorna le misure percentuali e le modalità di determinazione del contributo richiesto a norma di questo articolo, tenuto conto dei limiti minimi e massimi del comma 2, del regolamento previsto dal comma 4 e dei costi medi di costruzione stabiliti annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, lettera d)."

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