Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 119 - Destinazione dei proventi delle concessioni

1. I proventi delle concessioni edilizie introitati dai comuni ai sensi di questa legge sono iscritti nei loro bilanci e sono destinati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione di aree e d'immobili per l'edilizia abitativa, al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

2. Le somme introitate dai comuni ai sensi del comma 2 dell'articolo 59 sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici."

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