Articolo modificato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 2, comma 1, della L.P. 16/07/2010, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale

1. Ogni comune ha un regolamento edilizio che determina:

a) le modalità e la documentazione per presentare al comune i progetti di opere per la richiesta di concessione edilizia o la presentazione della denuncia d'inizio di attività e per la richiesta e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica e del certificato di agibilità;

b) i criteri e le modalità per il decoro esterno degli edifici, la sistemazione e le caratteristiche delle aree di pertinenza degli edifici e le caratteristiche delle recinzioni, nonché l'eventuale disciplina delle modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere; il regolamento, in particolare, può prevedere - ai fini della valorizzazione e della tutela paesaggistico-ambientale anche del territorio non assoggettato a tutela del paesaggio - norme sulla tipologia, le altezze, la cubatura, i caratteri architettonici, i materiali e le sistemazioni esterne degli edifici, la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio e ogni altra prescrizione di carattere tecnico che risulti conveniente;

c) le disposizioni integrative degli standard stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 58 per quanto concerne le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche, i parcheggi a servizio degli edifici;

d) l'eventuale fissazione di una superficie minima degli alloggi, anche superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia abitativa pubblica e agevolata;

e) le modalità di calcolo del contributo di concessione, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 115;

f) le caratteristiche tipologiche dei cartelli o altri mezzi pubblicitari da collocare all'interno dei centri abitati;

g) i modi di approvvigionamento dalle reti dei servizi e le norme igieniche d'interesse edilizio;

h) gli interventi soggetti al parere obbligatorio della CPC, in luogo della commissione edilizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 5;

i) l’ordinamento della commissione edilizia, se il comune intende costituire tale organo, e l’individuazione dei casi in cui è richiesto il parere della commissione; in caso di nomina della commissione edilizia i comuni osservano le seguenti condizioni:

1) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;

2) i liberi professionisti nominati componenti della commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell’ambito del territorio del comune, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici;

3) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare rispettivamente cinque componenti, nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, e sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti;

3-bis) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dal numero 3). Nel caso di comuni in cui sia presente una pluralità di corpi volontari, si applica l’articolo 17, comma 9, della legge provinciale concernente “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento. I predetti comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se consiglieri o assessori comunali;

j) ogni altro elemento utile a disciplinare l'attività edilizia.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. Queste disposizioni prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali in contrasto con esse.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere della CUP e del Consiglio delle autonomie locali, approva uno schema di regolamento edilizio tipo per la redazione dei regolamenti edilizi."

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