Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 39 - Comparti edificatori

1. Il piano regolatore generale o i relativi piani attuativi possono prevedere la formazione di comparti edificatori, comprendenti uno o più edifici o aree costituenti insieme un’unità minima d’intervento.

2. La realizzazione degli interventi nell’ambito del comparto è subordinata alla costituzione di un consorzio fra i proprietari interessati per la presentazione di un unico titolo edilizio, previa stipula di apposita convenzione con il comune concernente i criteri e le modalità di esecuzione delle opere. Se la percentuale minima del valore degli immobili del comparto ovvero degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale di cui al comma 3 è rappresentata da un unico soggetto, si può prescindere dalla costituzione del consorzio; in tal caso le funzioni e i poteri riconosciuti da quest’articolo al consorzio sono attribuiti al predetto soggetto.

3. Il consorzio è costituito dai soggetti interessati che rappresentino almeno il 60 per cento del valore degli immobili del comparto o degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale, anche determinati ai sensi dell’articolo 53, comma 3, lettera b), mediante atto sottoscritto. All’atto di costituzione del consorzio è allegato un programma degli interventi da realizzare ed i criteri di riparto degli oneri e dei benefici relativi. Dell’avvenuta costituzione del consorzio è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel comparto.

4. Il programma degli interventi, accompagnato dallo schema di convenzione con il comune di cui al comma 2, è soggetto ad approvazione del consiglio comunale. In sede di approvazione possono essere apportate le modifiche necessarie e opportune a garantirne la conformità alle previsioni e ai criteri direttivi del piano regolatore generale o dei piani attuativi. La comunicazione dell’intervenuta approvazione del programma è notificata ai proprietari interessati; con la predetta comunicazione il comune fissa un termine per la stipulazione della convenzione.

5. L’approvazione del programma degli interventi costituisce dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere previsti ed il consorzio costituito ai sensi del comma 3 ha titolo per procedere all’occupazione temporanea degli immobili dei proprietari che non hanno aderito al consorzio per l’esecuzione degli interventi, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all’espropriazione degli immobili medesimi. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 38, comma 5, anche ai comparti edificatori."

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