Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; modificato dall'art. 70, comma 2, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall'art. 23, comma 1, della L.P. 09/08/2013, n. 16; dall'art. 5, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 25-bis - Stralci del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità può essere adottato e approvato anche per stralci tematici, corrispondenti ad uno o più dei contenuti previsti dall’articolo 21. Parimenti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 per le varianti, il piano territoriale della comunità può essere aggiornato anche per stralci tematici. A tal fine l’adozione del piano è preceduta da un accordo con la Provincia inteso a definire i temi prioritari da trattare e le fasi temporali per il completamento dei contenuti del piano, secondo quanto previsto dall’articolo 21.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i piani territoriali della comunità sono adeguati ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), mediante piani stralcio, senza il preventivo accordo con la Provincia individuato dal comma 1.

2. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità, comprensivo di tutti i contenuti previsti dall'articolo 21, l'approvazione di piani stralcio è subordinata all'approvazione del documento preliminare indicato nell'articolo 22, comma 2, e l'accordo con la Provincia previsto dal comma 1 è esteso ai comuni rientranti nel territorio della comunità.

3. Per la formazione e approvazione del piano o dei relativi aggiornamenti mediante stralci tematici si osservano le disposizioni procedurali previste per il piano territoriale della comunità, comprese quelle concernenti l’autovalutazione previste nell’articolo 6.

4. Per gli ambiti tematici trattati dal piano territoriale della comunità e dai relativi piani stralcio, i comuni adeguano il piano regolatore generale secondo quanto previsto dal piano territoriale o dal relativo piano stralcio, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal capo VI di questo titolo.

5. Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3."

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