Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 40 - Limiti alle variazioni di piano

1. Se è stato approvato un piano attuativo i comuni non possono disporre nei nuovi piani regolatori, prima che scadano i termini previsti all'articolo 52, commi 2 e 3, una disciplina dei relativi terreni difforme da quella già autorizzata, a meno che non ne forniscano adeguata motivazione sulla base di circostanze o esigenze sopravvenute.

2. Se viene approvata una nuova disciplina di aree regolate dai piani o dalle lottizzazioni di cui al comma 1, il soggetto che ha eseguito interventi o sostenuto spese ha titolo per ottenere dall'ente che adotta le modificazioni il rimborso delle spese e degli oneri finanziari relativi alle opere eseguite, per la parte divenuta inutilizzabile.

3. Decorsi i termini previsti all'articolo 52, commi 2 e 3, i comuni possono dare diversa destinazione alle aree senza particolare motivazione."

Dalla redazione