Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale

1. La Provincia, attraverso il sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT), cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relative al territorio e all'ambiente.

2. Il SIAT costituisce il sistema informativo integrato e unitario a supporto dell'intero sistema della programmazione della Provincia, delle comunità, dei comuni e della funzione di autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale.

3. Gli elementi conoscitivi del piano urbanistico provinciale, dei piani di settore della Provincia, degli strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e dei comuni costituiscono la struttura fondamentale del SIAT.

4. La Provincia, le comunità e i comuni forniscono al SIAT le informazioni in materia di pianificazione territoriale in loro possesso.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

a) i contenuti del SIAT e le sue articolazioni;

b) le specificazioni tecniche che la Provincia, le comunità e i comuni devono seguire nella redazione dei piani territoriali per garantire uniformità e omogeneità nella loro elaborazione;

c) i criteri e le modalità per la trasmissione, lo scambio e l'integrazione di dati e informazioni nonché per il collegamento dei sistemi informativi degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati ai processi di pianificazione territoriale, per creare una rete unificata provinciale;

d) i criteri di validazione dei dati acquisiti dal SIAT.

6. La Giunta provinciale individua le modalità di coordinamento fra i dipartimenti competenti in materia di urbanistica, di programmazione e le strutture provinciali tenute all'implementazione del sistema."

Dalla redazione