Articolo modificato dall'art. 12, comma 13, della L.P. 03/04/2009, n. 4; dall'art. 32, comma 3, della L.P. 28/12/2009, n. 19; dall'art. 34, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 2, comma 2, della L.P. 16/07/2010, n. 15; dall'art. 65, comma 6, della L.P. 27/12/2010, n. 27; dall'art. 64, commi 26 e 27, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall'art. 70, comma 20, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall'art. 28, comma 11 della L.P. 17/09/2013, n. 19; dall'art. 30, commi 1 e 2, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 148 - Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge ciascuna comunità, per il territorio di propria competenza, convoca una conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma volto a stabilire i criteri e gli indirizzi ai sensi dell'articolo 22. Se la comunità non è stata ancora costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e indirizzi provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato.

2. Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei criteri ai sensi del comma 1 la comunità o, se questa non è stata costituita o non vi provvede, la Provincia elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e lo adotta ai sensi dell'articolo 23. Nei termini previsti dall'articolo 23 la comunità adotta definitivamente il piano. Se la comunità non provvede o non è costituita, all'adozione definitiva provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato.

3. I comuni adottano i propri piani regolatori generali adeguando le previsioni dei piani regolatori vigenti alle disposizioni di questa legge sui piani regolatori generali mediante la procedura di approvazione prevista dall'articolo 32. L'adeguamento è effettuato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del piano territoriale della comunità. Questo comma si applica anche per l'adeguamento dei piani dei parchi naturali provinciali.

4. - 6-quinquies. Commi abrogati dall’art. 30, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3.

6-sexies. Fino all’attuazione del capo IV del titolo V, l’esercizio dei poteri di deroga ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale n. 22 del 1991 per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in contrasto con la destinazione di zona è subordinato al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:

a) l’autorizzazione del consiglio comunale, di cui all’articolo 104, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all’albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito;

b) l’autorizzazione della Giunta provinciale, di cui all’articolo 105, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all’albo della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni;

c) nel caso di impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona l’esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.

6-septies. Comma abrogato dall’art. 30, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3.

6-octies. In caso di nomina della CPC prima dell’approvazione del PTC, per l’esercizio delle competenze attribuite alla CPC si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si applica il comma 7;

b) i pareri obbligatori previsti nell’articolo 8, comma 2, lettera c), concernenti le tipologie d’intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, sono rilasciati relativamente agli interventi individuati con deliberazione della Giunta provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d’attuazione;

c) - c-bis) Lettere abrogate dall’art. 30, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3.

6-nonies. Fino all'individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle tipologie di intervento edilizio di particolare rilevanza ai sensi del comma 6-octies, lettera b) l’autorizzazione del consiglio comunale prevista dall’articolo 112, commi 3 e 4, ai fini del rilascio della concessione in deroga, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri:

a) se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere della CPC, per gli interventi in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la destinazione di zona nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi alberghieri;

b) del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli indicati dalla lettera a).

6-decies. - 6-undecies. - 6-duodecies.

7. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità l'esercizio della funzione di tutela del paesaggio da parte degli organi competenti è effettuato in conformità con la carta del paesaggio e con le relative linee guida, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.

7-bis. - 8.

8-bis. Nel caso di vincoli preordinati all’espropriazione o che comportano l’inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni di cui all’articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l’obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52.

8-ter. Fino all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'articolo 61, sono sospese le disposizioni dei predetti piani che consentono la ricostruzione di ruderi, come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo articolo 61.

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