Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 96 - Sanzioni

1. Se i soggetti interessati, ancorché diffidati dal comune, non presentano al comune il libretto del fabbricato o i suoi aggiornamenti o non integrano la documentazione mancante o incompleta, secondo le condizioni e i termini previsti da questo capo e dal suo regolamento di attuazione, i comuni applicano una sanzione pecuniaria da 50 a 300 euro. Se a seguito di un'ulteriore diffida del comune gli interessati non provvedono nei termini prescritti, si applica la sanzione pecuniaria da 75 a 450 euro per ogni diffida inevasa; le diffide prevedono comunque un termine per provvedere non inferiore a sessanta giorni.

2. Se il proprietario del fabbricato o l'amministratore di condominio non esibiscono, su richiesta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dei funzionari e incaricati dei comuni, delle comunità e della Provincia il libretto del fabbricato, il comune applica una sanzione pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascuna violazione. Resta ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni del comma 1 in caso di mancata presentazione al comune del libretto o dei suoi aggiornamenti."

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