Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 93 - Definizioni

1. Ai fini di questo capo s'intendono:

a) per fabbricati di nuova costruzione, quelli per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio dopo la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;

b) per fabbricati esistenti, quelli per la cui realizzazione è stato richiesto il titolo edilizio prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di questo capo, o le loro singole unità immobiliari;

c) per soggetti interessati, i soggetti che hanno ottenuto i titoli abilitativi edilizi per la costruzione dei nuovi fabbricati o per la realizzazione degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti;

d) per proprietari, il singolo proprietario dell'intero fabbricato o, in solido, i proprietari delle singole porzioni materiali, se non è costituito il condominio, o il condominio, se costituito."

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