Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 80 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica

1. Se non è specificatamente previsto dalle vigenti leggi provinciali di settore, la Provincia può effettuare interventi di conservazione e di sistemazione dei beni e dei territori soggetti a tutela paesaggistica con progetti di ripristino dei valori ambientali alterati.

2. Per il ripristino di un bene compreso nei territori sottoposti a tutela del paesaggio, o soggetto esso stesso a tutela, danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, e per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria o di valorizzazione dei beni ai sensi dell'articolo 69, la Provincia è autorizzata a corrispondere appositi sussidi, anche sulla base di una specifica convenzione con gli interessati. In luogo della concessione dei sussidi può essere disposta la fornitura diretta di materiale tradizionale di copertura e di finitura degli edifici.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi di presentazione delle domande, i criteri di priorità, le spese ammissibili e i tempi e le modalità di erogazione dei sussidi previsti dal comma 2.

3-bis. Nell’ambito di progetti di riqualificazione o valorizzazione ambientale e paesaggistica i comuni, con oneri a proprio carico, possono intervenire anche su beni di proprietà privata, previo assenso dei proprietari, purché l’intervento sia di limitata entità rispetto all’iniziativa complessiva e purché il progetto dia atto dell’interesse pubblico perseguito."

Dalla redazione