N207 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 71 - Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia

1. Spetta alla Giunta provinciale, sentita la CUP, il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere pubbliche di spettanza dello Stato o della Regione. I relativi provvedimenti sono emessi d'intesa con le amministrazioni interessate.

2. Per i lavori di competenza della Provincia, al controllo ai fini paesaggistici provvede direttamente la struttura provinciale competente in materia. La determinazione di tale struttura è resa nell'ambito di una conferenza di servizi indetta dalla struttura provinciale competente in via principale ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Sono fatte salve le eventuali procedure speciali previste dalle leggi provinciali vigenti."

Dalla redazione