Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi

1. La Giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio, individua i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela ambientale individuate dal piano urbanistico provinciale, che rivestono cospicui caratteri di bellezza naturale o rappresentano singolarità ecologica o formano punti di vista o di belvedere, nonché quelli costituiti da opere d'infrastrutturazione del territorio e manufatti che, indipendentemente dalla loro soggezione alle norme per la tutela delle cose d'interesse storico o artistico, si distinguono, singolarmente o nell'insieme, per la loro non comune bellezza o per la loro peculiare configurazione locale. Tra questi beni la Giunta provinciale può individuare le aree agricole di pregio, che per la presenza di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo paesaggistico, si configurano come beni ambientali non suscettibili di riduzione ai sensi dell'articolo 62.

2. Fra i beni di cui al comma 1 possono essere individuati anche alberi monumentali caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale o di attività agricole cadute in oblio.

3. La proposta d'individuazione di beni ai sensi di questo articolo può essere avanzata da chiunque presenti a tal fine un'adeguata documentazione. La Giunta provinciale, se non dichiara manifestamente infondata la proposta, deve provvedere su di essa mediante un'idonea istruttoria tecnica, sentito il comune interessato. Se il parere del comune non perviene entro quaranta giorni dalla richiesta la Giunta provinciale provvede ugualmente.

4. La deliberazione della Giunta provinciale che individua i beni è notificata al proprietario, al possessore o al detentore ed è pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni. Se la notifica risulta particolarmente difficile in ragione del numero o della non agevole reperibilità dei soggetti, la deliberazione della Giunta provinciale, invece, è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. I comuni possono contribuire alla valorizzazione dei beni individuati ai sensi di questo articolo in proprio o affidando l'intervento a soggetti privati ovvero alle amministrazioni separate per i beni di uso civico, anche mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati; inoltre possono contribuire alla loro manutenzione. Le competenti strutture provinciali possono fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta, la consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il loro controllo fitosanitario.

6. Se per fatti sopravvenuti un bene immobile incluso nell'elenco ha perduto le caratteristiche ambientali e intrinseche tutelate da questa legge, il proprietario può chiederne la cancellazione mediante domanda motivata corredata dalla necessaria documentazione. Se la Giunta provinciale, sentita la CPC competente, constata la fondatezza della domanda, ordina la cancellazione del bene dall'elenco, dandone comunicazione al richiedente. La Giunta provinciale può procedere alla cancellazione anche su richiesta del comune nel cui territorio è situato il bene o d'ufficio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

7. I beni individuati ai sensi di questo articolo sono inclusi in appositi elenchi allegati al piano urbanistico provinciale, aggiornati e integrati con le modalità previste dal piano."

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