Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d'inizio di attività

1. Quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee e non è prevista la loro esecuzione da parte del comune entro un triennio, la concessione può essere rilasciata e la denuncia d'inizio di attività può essere presentata solo se i richiedenti si impegnano a eseguire le opere contestualmente alle costruzioni.

2. Se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 il contributo di concessione previsto dall'articolo 115 è ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o del minor costo delle opere realizzate, la cui congruità è accertata dal comune in sede di rilascio della concessione e di presentazione della denuncia d'inizio di attività.

3. Se le opere di urbanizzazione primaria si prestano a essere utilizzate, in tutto o in parte, per successivi interventi edilizi anche da parte di terzi, prima del rilascio della concessione e della presentazione della denuncia d'inizio di attività si può stipulare una convenzione con il comune per fissare le modalità necessarie a consentire questo utilizzo e conseguentemente determinare in misura anche più ridotta di quanto previsto il contributo per le spese di urbanizzazione a carico dell'interessato.

4. Per le opere da destinare all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia, il rilascio della concessione e la presentazione della denuncia d'inizio di attività è subordinato all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica.

5. Il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per la realizzazione d'interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi del settore secondario, a favore di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 101, è subordinato alla stipula di una convenzione fra il comune e i richiedenti. La convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per esercitare l'attività ammessa dal piano regolatore, e deve essere assistita da idonee garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. La stipula della convenzione è richiesta, inoltre, per il rilascio della concessione edilizia e la presentazione della denuncia d'inizio di attività per il riutilizzo, con o senza opere, di strutture produttive del settore secondario aventi le caratteristiche, anche dimensionali, individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. La Giunta provinciale può emanare direttive per l'applicazione di questo comma.

6. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare, anche con il solo cambio d'uso degli edifici esistenti, unità residenziali nelle aree produttive del settore secondario è ammesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione in materia di cui all'allegato B della legge provinciale concernente "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale". Ai sensi dell'articolo 48 dell'allegato B (Norme di attuazione) della medesima legge provinciale, con regolamento sono stabiliti i casi e le condizioni per consentire l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa nell'ambito della medesima impresa al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali."

Dalla redazione