Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 103-bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità

1. Entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori l’interessato presenta al comune una certificazione di un tecnico abilitato in merito alla conformità delle opere al progetto autorizzato e ad eventuali relative varianti.

2. Con la certificazione di conformità prevista nel comma 1 il tecnico abilitato attesta inoltre, con riferimento alle norme vigenti alla data di efficacia del titolo edilizio, l’agibilità dei locali e la conformità dei lavori alle norme igienico-sanitarie, nonché alle norme in materia di barriere architettoniche e di sicurezza degli impianti; la certificazione è richiesta con riguardo alle nuove costruzioni nonché in relazione ai seguenti interventi:

a) lavori di recupero di edifici esistenti che interessino parti strutturali degli edifici;

b) cambi di destinazioni d’uso, con o senza opere, anche di singole unità immobiliari.

3. Alla certificazione prevista nel comma 1 è allegata copia del collaudo statico, di conformità alle norme antisismiche, dell’attestato di attestazione di prestazione energetica e della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto, se richiesti.

4. Nel caso di nuove costruzioni, il comune rilascia il certificato di agibilità entro sessanta giorni dalla presentazione della certificazione prevista nel comma 2 e della documentazione prevista nel comma 3. Decorso inutilmente il predetto termine l’agibilità si intende attestata. Per gli interventi che interessano edifici esistenti si prescinde dal rilascio del certificato da parte del comune e l’agibilità si intende riconosciuta per effetto della certificazione prevista nel comma 1.

5. Nel caso di opere pubbliche l’agibilità è attestata dal soggetto competente mediante la presentazione al comune della certificazione prevista nel comma 1 e della documentazione prevista nel comma 3.

6. I comuni effettuano controlli a campione sulle certificazioni presentate. Se viene accertata la mancata presentazione delle certificazioni, attestazioni e dichiarazioni previste da quest’articolo entro i termini previsti, il comune applica le sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Le predette sanzioni sono ridotte del 50 per cento se l’interessato presenta gli atti richiesti entro il termine ulteriore stabilito dal comune.

7. Rimane fermo l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso da parte del comune, ai sensi delle norme vigenti in materia.

8. Nel caso di edifici esistenti alla data di entrata in vigore di quest’articolo che risultino privi delle certificazioni previste da quest’articolo, l’agibilità si intende attestata in seguito alla presentazione della certificazione di un tecnico abilitato di conformità dell’edificio o degli interventi eseguiti sullo stesso alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, considerando anche la disciplina vigente al momento dell’esecuzione degli interventi."

Dalla redazione