Articolo modificato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall’art. 64, comma 18, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall’art. 30, comma 1, della L.P. 04/10/2012, n. 20; dall'art. 70, comma 8, della L.P. 27/12/2012, n. 25; dall'art. 28, comma 9, della L.P. 17/09/2013, n. 19; dall’art. 23, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 97 - Disciplina degli interventi sul territorio

1. Le attività comportanti trasformazione urbanistica o edilizia del territorio possono essere iniziate e proseguite, nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale, solo sulla base della concessione o a seguito della presentazione di una denuncia d'inizio di attività in base a questa legge. Non sono subordinate a concessione o a preventiva presentazione di denuncia d'inizio di attività:

a) le opere di manutenzione ordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera a);

a-bis) le opere di manutenzione straordinaria previste dall'articolo 99, comma 1, lettera b); resta fermo l'obbligo di richiedere il titolo edilizio per gli interventi che interessano le parti esterne dell'edificio se sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti; resta inoltre fermo l'obbligo del titolo edilizio per interventi che interessano elementi strutturali;

a-ter) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di nuovi volumi esterni all’edificio o comunque la modificazione della sagoma dell’edificio;

a-quater) le opere di pavimentazione, di finitura degli spazi esterni e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

b) gli appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica e esercizio della caccia, con esclusione degli appostamenti fissi realizzati in muratura o altro materiale diverso dal legno;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo a carattere geognostico;

c-bis) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;

d) le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell'attività agricola, come precisate dal regolamento di attuazione, nonché i tunnel temporanei utilizzati per le colture intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante, ai sensi dell'articolo 98, comma 3;

d-bis) le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, e quelle volte alla realizzazione di bonifiche agrarie, con esclusione di qualsiasi opera di infrastrutturazione o di edificazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c-bis), della medesima legge provinciale, nonché le attività di gestione forestale di cui all'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nel rispetto delle condizioni e dei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione;

e) l'attività mineraria di estrazione e discarica nell'ambito dell'area di concessione mineraria;

f) gli interventi pubblici disciplinati dagli articoli 108, 109, 110 e 111;

g) l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti quali pertinenze di edifici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione;

h) l'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici, entro i limiti dimensionali stabiliti dal regolamento di attuazione;

i) gli allestimenti mobili di cui alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima e dalle relative norme regolamentari;

j) le opere precarie di cui al comma 2.

1-bis. Per realizzare gli interventi previsti nel comma 1 resta fermo il rispetto, se richiesto, delle norme vigenti antisismiche, in materia di sicurezza, in materia di lavoro e regolarità contributiva, igienico-sanitarie, di efficienza energetica nonché delle disposizioni, indirizzi e criteri in materia di tutela del paesaggio e della qualità architettonica specificatamente prescritti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. L’inizio dei lavori relativo agli interventi previsti nel comma 1, “lettere a-bis), c-bis) e g), è subordinato alla preventiva comunicazione al comune, anche per via telematica. Per gli interventi previsti nel comma 1, lettera a-bis), nella comunicazione è indicata l’impresa a cui si intendono affidare i lavori. In caso di violazione del comma 1 e di questo comma le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio. La sola omissione della comunicazione al comune, ove richiesta, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis.

2. Le opere precarie facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee sono soggette a preventiva comunicazione al comune secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. In relazione all'entità e alla durata degli interventi, il comune può subordinare la loro realizzazione alla presentazione di idonee garanzie, anche di carattere finanziario, ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di cui a questo comma le opere si considerano realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio. Gli adempimenti previsti da questo comma non si applicano con riferimento ai manufatti accessori ai cantieri relativi a progetti di intervento per i quali sia stato acquisito il titolo abilitativo edilizio.

3. L'installazione d'impianti fissi di telecomunicazione con potenza complessiva non superiore a 5 watt nonché, entro i medesimi limiti di potenza, la realizzazione di nuovi impianti fissi di telecomunicazione su strutture esistenti o la modifica di impianti fissi di telecomunicazione esistenti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, non sono soggette a denuncia d'inizio di attività, né ai provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 100, comma 1, lettera c). Questi impianti sono considerati opere d'infrastrutturazione del territorio ai sensi delle norme vigenti e possono essere installati senza necessità di specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale. Tali impianti sono soggetti esclusivamente all'osservanza dei limiti e dei valori stabiliti dalla normativa statale in materia di campi elettromagnetici. L'installazione, la realizzazione o la modifica di tali impianti formano oggetto di segnalazione, entro sessanta giorni, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'inserimento nel catasto provinciale previsto dall'articolo 61, comma 2, lettera j), della legge provinciale n. 10 del 1998, nonché ai comuni territorialmente interessati, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 61 della legge provinciale n. 10 del 1998.

3-bis. La sola omissione della comunicazione al comune nei casi richiesti dal comma 1 e della segnalazione all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e ai comuni ai sensi del comma 3, purché gli interventi risultino realizzati nel rispetto delle altre condizioni richieste da questa legge e dalle relative disposizioni attuative, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro.

4. Per la coltivazione delle cave e torbiere restano ferme le disposizioni provinciali in materia."

Dalla redazione