Articolo modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 45 - Piano attuativo d'iniziativa pubblica

1. Il piano attuativo d'iniziativa pubblica riguarda:

0a) l’articolazione di dettaglio delle direttive e dei criteri stabiliti dal piano regolatore generale per la trasformazione di determinate parti del territorio comunale, mediante un piano attuativo a fini generali;

a) la lottizzazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 50;

b) il recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) l'edilizia abitativa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" di seguito definita edilizia abitativa pubblica, nonché l'edilizia agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia;

d) gli insediamenti produttivi.

2. Si può compilare un piano di recupero del patrimonio edilizio esistente d'iniziativa pubblica nei casi espressamente previsti dal piano regolatore generale e quando il ricorso a questo strumento è ritenuto necessario per un migliore utilizzo di determinate zone, in assenza d'iniziativa da parte dei proprietari interessati. In tal caso si osservano le disposizioni dell'articolo 50."

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