Articolo modificato dall'art. 28, comma 2, della L.P. 17/09/2013, n. 19; dall'art. 13, commi da 1 a 3, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 42 - Oggetto dei piani

1. Sono piani attuativi d'iniziativa privata:

a) i piani di lottizzazione;

b) i piani di recupero;

c) i piani per l'edilizia abitativa agevolata, come definita dalle leggi provinciali in materia;

d) gli insediamenti produttivi.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5 ter, i piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi:

a) quando si mira all'utilizzo edificatorio di una o più aree contigue, finalizzato, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione, alla creazione di una pluralità di edifici oppure di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio, compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di aree già edificate, e che richieda l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria o il loro adeguamento;

b) quando la trasformazione urbanistica o edilizia di una o più aree di estensione superiore ai 5.000 metri quadrati è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti edificabili, o atti equivalenti, e l'utilizzo comporta l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria; non costituisce lottizzazione ai sensi di questa legge il frazionamento che consegue a una divisione ereditaria.

3. I piani di recupero hanno a oggetto la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente e sono presentati al comune dai privati interessati, proprietari di almeno il 60 per cento della volumetria degli edifici dell'area.

4. I piani per l'edilizia abitativa agevolata sono presentati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme provinciali in materia e individuano, entro le zone residenziali edificate e di nuovo sviluppo, le aree e gli edifici da riservare a edilizia abitativa agevolata, determinandone la disciplina.

5. I piani attuativi per gli insediamenti produttivi disciplinano aree destinate a opere e impianti di carattere industriale, artigianale e commerciale, a impianti e servizi turistici e a complessi destinati alla trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli o ad allevamenti zootecnici. Questi piani hanno l'obiettivo di promuovere un efficace e coordinato utilizzo delle aree che essi disciplinano.

5-bis. Non si procede alla redazione del piano attuativo d'iniziativa privata per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati. Questo comma non si applica nel caso di piani di lottizzazione parziali derivanti dal piano guida.

5-ter. Il comma 5-bis si applica anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questo comma. In questo caso, se il piano regolatore generale prevede l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione l'intervento edilizio è subordinato a concessione convenzionata."

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