Articolo modificato dall'art. 28, comma 1, della L.P. 17/09/2013, n. 19; dall'art. 12, commi 1 e 2, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 38 - Disposizioni generali

1. Il piano attuativo è lo strumento per la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio comunale, in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

2. I piani attuativi si distinguono in piani d'iniziativa pubblica, d'iniziativa privata e d'iniziativa mista pubblico-privata.

3. La formazione di un piano attuativo è obbligatoria nei casi previsti dal piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 29 e in presenza delle condizioni previste dall'articolo 42 per i piani di lottizzazione. In questi casi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con cambio di destinazione d'uso, senza mutamento di volume, nonché gli interventi di demolizione delle costruzioni esistenti.

4. Il piano attuativo può apportare lievi modificazioni ai perimetri delle zone individuate dal piano regolatore generale per rispettare i confini catastali o per regolarizzare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione, purché di ridotte dimensioni e di collocazione periferica. Nel caso dei piani di lottizzazione, inoltre, è richiesta l'espressa dichiarazione dei proprietari interessati alla modifica di non voler aderire alla lottizzazione.

5. Se il piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli interventi la deliberazione del consiglio comunale che lo approva, nel caso di piani attuativi d'iniziativa privata e mista pubblico-privata, o che lo adotta, nel caso di piani attuativi d'iniziativa pubblica, costituisce adozione di variante al piano regolatore generale. In questo caso si applica la procedura di approvazione delle varianti al piano regolatore generale.

5-bis. Comma abrogato dall’art. 12, comma 2, della L.P. 14/05/2014, n. 3."

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