Articolo modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 03/04/2009, n. 4; dall’art. 64, comma 5, della L.P. 27/12/2011, n. 18; dall’art. 20, comma 1, della L.P. 07/12/2012, n. 24; sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 31 - Adozione del piano regolatore generale

1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del piano regolatore generale, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano, tenendo conto degli eventuali accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'articolo 30. Per l'elaborazione del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica; inoltre può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.

3. Il comune adotta in via preliminare il piano regolatore generale e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone, con le modalità previste dal comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il piano territoriale della comunità o il relativo stralcio, alla comunità.

4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dal medesimo termine il comune pubblica nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.

5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio verifica la coerenza del piano regolatore adottato con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità o con i relativi stralci, se approvati; inoltre acquisisce i pareri delle altre strutture o amministrazioni interessate dalle scelte pianificatorie, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

6. Per i fini del comma 5 ed entro il termine perentorio ivi previsto la struttura provinciale competente indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi e della verifica della coerenza del piano regolatore generale rispetto al piano urbanistico provinciale e al piano territoriale della comunità, si esprime con un unico parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico e della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.

7. Il comune modifica il piano regolatore generale per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere espresso dalla conferenza.

8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento.

9. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione."

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