Articolo modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 22 - Accordo-quadro di programma

1. L'adozione del piano territoriale della comunità e delle relative revisioni è preceduta, in relazione a quanto disposto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, dalla convocazione da parte della comunità di una conferenza per la stipulazione di un accordo-quadro di programma tra la comunità, i comuni rientranti nel suo territorio e gli enti parco interessati.

2. Preliminarmente alla stipulazione dell'accordo-quadro di programma di cui al comma 1, la comunità attiva un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità. Gli esiti di tale tavolo sono riportati in un apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma medesimo.

3. Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni la comunità può adottare comunque il piano territoriale, se l'accordo è stipulato da un numero di comuni che rappresenta almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni. Quando il piano territoriale delle comunità modifica le previsioni del piano urbanistico provinciale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, la Provincia partecipa alla conferenza per verificare la coerenza dei criteri e degli indirizzi generali proposti nell'accordo-quadro rispetto ai contenuti fondamentali del piano urbanistico provinciale, e stipula l'accordo-quadro di programma.

4. Per la definizione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma 3 riguardanti le aree a parco è richiesta l'intesa con l'ente parco, assicurando la coerenza con le previsioni dei piani dei parchi vigenti ed adottati. A tal fine è sottoscritto un documento che costituisce uno specifico allegato dell'accordo-quadro di programma; se l'intesa non viene raggiunta la decisione definitiva è assunta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione del piano territoriale della comunità.

5. L'accordo-quadro di programma definisce i criteri e gli indirizzi generali per la formulazione del piano territoriale, promuovendo l'azione integrata della Provincia, della comunità, dei comuni e degli altri soggetti rappresentativi d'interessi collettivi nella redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, nella cornice del modello di sviluppo locale e delle sue linee strategiche e tenuto conto degli indirizzi del programma di sviluppo provinciale, e a loro integrazione.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, sono individuate le modalità per lo svolgimento della conferenza prevista da questo articolo."

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