Articolo abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 145 - Opere degli enti locali e d'interesse statale

1. Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore, il regolamento di attuazione detta le disposizioni a carattere procedurale per l'applicazione di questo capo alle opere indicate nell'articolo 141, comma 1, lettera c), prevedendo i casi e le modalità di sostituzione degli organi e delle strutture provinciali considerati da questo capo con quelli dei comuni o delle comunità. L'ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediante convenzione, l'indizione della conferenza di servizi e l'esecuzione degli altri adempimenti procedurali di sua competenza previsti dal regolamento.

2. Nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalle amministrazioni statali relativamente ai progetti di opere d'interesse statale individuate ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera d), le determinazioni della Provincia previste dai commi 3 e 4 sono rese dal dirigente del dipartimento provinciale competente o da un suo delegato, previa deliberazione della Giunta provinciale.

3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2 costituisce la fase conclusiva interna all'amministrazione provinciale, funzionale all'acquisizione delle intese, dei pareri e di ogni altro provvedimento concessorio o autorizzativo di competenza della Provincia, necessari ai fini dell'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse statale. A tal fine si applicano le disposizioni procedurali di questo capo. Alla conferenza di servizi possono essere invitati anche gli enti locali o altre amministrazioni o enti interessati. 4. Con la deliberazione prevista dal comma 2 la Giunta provinciale si pronuncia ai fini della formazione delle intese previste dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione, nonché dalla disciplina sulla valutazione d'impatto ambientale di competenza statale.

5. Se le amministrazioni statali, nei casi previsti dal comma 2, non danno corso al procedimento della conferenza di servizi, la deliberazione della Giunta provinciale adottata in conformità ai commi 3 e 4 tiene luogo di tutte le determinazioni di competenza della Provincia necessarie per la realizzazione dei progetti di opere d'interesse statale."

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