Articolo aggiunto dall'art. 35, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 62-bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico

1. Nelle aree destinate a verde pubblico, ai sensi delle vigenti previsioni dei piani regolatori generali, ogni intervento edilizio diverso dalla manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo di edifici esistenti è subordinato alla preventiva presentazione di un piano attuativo ed alla stipula di una convenzione con il comune, per stabilire le modalità e le condizioni per l’esecuzione degli interventi ammessi. In alternativa al piano attuativo il comune può rilasciare la concessione edilizia, previa stipula di apposita convenzione con gli interessati, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la realizzazione degli interventi.

2. Le disposizioni del comma 1 prevalgono sulla disciplina dei piani regolatori generali vigenti ed adottati alla data di entrata in vigore di quest’articolo. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali più restrittive rispetto alle disposizioni recate da quest’articolo."

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