Articolo modificato dall'art. 64, comma 4, della L.P. 27/12/2011, n. 18 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 24 - Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità

1. Il piano territoriale della comunità è approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica in merito alla coerenza delle previsioni del piano con il piano urbanistico provinciale, l'accordo-quadro di programma, il parere della CUP e le osservazioni presentate, entro sessanta giorni dal ricevimento.

2. Se in sede di approvazione del piano la Giunta provinciale riconosce che le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica di determinate zone sono interamente soddisfatte in ragione dei vincoli e delle prescrizioni contenute nel piano, in queste zone, a partire dalla data di entrata in vigore del piano, non è più richiesta l'autorizzazione paesaggistica.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale, con questa legge e con altre disposizioni legislative in materia urbanistica, nonché con i loro provvedimenti di attuazione.

4. Il piano territoriale della comunità entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione che lo approva, anche per estratto.

5. Il piano territoriale della comunità è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede della comunità e dei comuni che ne fanno parte. Il contributo di concessione è commisurato al solo costo di costruzione nel caso di edifici non utilizzabili a fini abitativi permanenti e privi di allacciamenti alle reti di pubblici servizi.”

Dalla redazione