Articolo modificato dall'art. 38, comma 1, della L.P. 12/09/2008, n. 16 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 52 - Durata ed effetti dei piani

1. Il piano urbanistico provinciale, il piano territoriale della comunità e il piano regolatore generale hanno valore a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto da questo articolo.

2. Il piano regolatore generale può stabilire che determinate previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, la cui attuazione assume particolare rilevanza per la comunità locale, cessano di avere efficacia se entro il termine stabilito dal piano stesso, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, non è stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di concessione edilizia o la denuncia d'inizio di attività per la realizzazione degli interventi.

3. I piani attuativi hanno efficacia per dieci anni dalla loro approvazione. Decorso questo termine il piano attuativo diventa inefficace per la parte non ancora eseguita relativa alle opere di urbanizzazione. In tal caso, entro novanta giorni dalla cessazione di efficacia deve essere predisposto un nuovo piano per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.

4. Le disposizioni dello strumento urbanistico che prevedono l'obbligo di predisposizione di piani attuativi conservano efficacia per dieci anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico definitivamente approvato, salvo che il piano regolatore generale non preveda un termine inferiore ai sensi del comma 2.

5. In considerazione della necessità di tutelare le limitate risorse territoriali esistenti nella provincia le indicazioni del piano territoriale della comunità e del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati e li assoggettano a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, conservano efficacia per dieci anni, salvo che nel frattempo non si sia proceduto al deposito della domanda diretta a promuovere il procedimento espropriativo o non siano entrati in vigore i piani attuativi. Resta ferma la possibilità per il piano territoriale della comunità e per il piano regolatore generale di prevedere un'efficacia del vincolo per periodi inferiori.

6. I vincoli previsti dal comma 5 possono essere motivatamente reiterati una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, purché il comune provveda alla corresponsione al proprietario, previa sua richiesta dalla quale risulti la sussistenza del danno effettivamente prodotto, di un indennizzo, salvo rivalsa del comune nei confronti del soggetto nell'interesse del quale il vincolo è stato reiterato se la richiesta di reiterazione è stata formulata da questo soggetto. L'indennizzo è determinato come segue:

a) in misura pari all'interesse legale calcolato sull'indennità di esproprio, sulla base dei tassi vigenti al momento della determinazione dell'annualità, per ciascun anno successivo alla scadenza del vincolo decennale;

b) l'indennità di esproprio di cui alla lettera a) è calcolata in base ai parametri vigenti per la sua determinazione alla data di entrata in vigore del provvedimento di reiterazione del vincolo;

c) l'indennizzo è corrisposto in annualità entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, a decorrere dall'anno successivo a quello di reiterazione del vincolo; in caso di esproprio l'indennizzo annuale è quantificato in ragione del numero di mesi decorsi prima del pagamento dell'indennità di esproprio ed è liquidato entro il terzo mese successivo al pagamento dell'indennità.

7. L'indennizzo non è dovuto:

a) nel caso di vincoli che incidono con carattere di generalità su intere categorie di beni;

a-bis) nel caso di vincoli che incidono su aree non destinate specificatamente ad edificazione;

b) nel caso di vincoli che subordinano la realizzazione d'interventi all'approvazione di piani attuativi d'iniziativa privata o d'iniziativa mista pubblico-privata di cui alle sezioni II e IV del capo IX di questo titolo;

c) se in alternativa all'esproprio è stipulata una convenzione per la compensazione urbanistica ai sensi dell'articolo 55;

d) se nelle aree soggette a vincolo i piani regolatori generali ammettono, in attesa dell'espropriazione delle aree o dell'approvazione dei piani attuativi d'iniziativa pubblica, la realizzazione di strutture prefabbricate di carattere precario ai sensi dell'articolo 97, comma 2, e altri interventi, secondo criteri da stabilire con regolamento, per l'esercizio di attività compatibili con la destinazione di zona; dopo l'attivazione della procedura espropriativa queste strutture devono essere rimosse a cura e spese degli interessati nei termini stabiliti dal comune, eventualmente prorogabili; decorso inutilmente il termine le strutture sono equiparate a opera abusive realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio.

8. Decorsi i termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 e fino all'adozione delle varianti ai piani regolatori generali recanti la nuova disciplina delle aree interessate, queste aree sono utilizzabili nei limiti di una densità edilizia fondiaria di 0,01 metri cubi per ogni metro quadrato di lotto accorpato, e comunque nel rispetto delle altre norme, anche più restrittive, previste dal piano regolatore generale per le aree destinate ad attività agricole.

9. In alternativa all'espropriazione i comuni possono acquisire le aree soggette ai vincoli preordinati all'espropriazione mediante il ricorso alla perequazione urbanistica e alla compensazione urbanistica disciplinate dal capo XI di questo titolo.

10. L'obbligo di predisposizione di un piano attuativo e la previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati."

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