Articolo modificato dall'art. 22, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 28, comma 4, della L.P. 17/09/2013, n 19 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 50 - Piano di lottizzazione d'ufficio

1. Si può compilare un piano di lottizzazione anche per iniziativa comunale. A tal fine il comune invita tutti i proprietari delle aree esistenti nelle singole zone a presentare il progetto di lottizzazione entro un congruo termine. La presentazione può avvenire anche se manca l'adesione di proprietari di aree che, per la loro configurazione o minima estensione, non pregiudicano il raggiungimento degli scopi di una pianificazione organica dell'area.

2. A decorrere dalla data in cui il comune ha comunicato l'invito a presentare il progetto di lottizzazione e fino all'esecutività del provvedimento con cui il comune ha autorizzato il piano di lottizzazione, il comune sospende ogni determinazione sulle domande di concessione che riguardano l'area da lottizzare. La sospensione non può protrarsi per un periodo superiore a dodici mesi.

3. Decorso inutilmente il termine fissato il comune dispone la compilazione d'ufficio del piano di lottizzazione. Quindi il piano di lottizzazione è adottato, previo parere della CPC, e approvato dal comune con le procedure previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 46, tenendo conto in particolare delle osservazioni eventualmente presentate dai proprietari delle aree.

4. Quando è opportuno e tecnicamente possibile, il comune può ridurre l’ambito della lottizzazione ai soli immobili dei proprietari che l’hanno accettata. In tal caso l’edificazione delle aree escluse dal piano di lottizzazione resta subordinata all’approvazione di un piano di lottizzazione integrativo e al pagamento del contributo di concessione previsto dall’articolo 115 in misura doppia rispetto alle tariffe in vigore al momento del rilascio delle relative concessioni edilizie.

4-bis. Se non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, il comune può stabilire, anche su richiesta degli interessati, di fare ricorso, in sostituzione della procedura di approvazione del piano di lottizzazione, alla formazione di un comparto edificatorio ai sensi dell’articolo 39."

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